Pagamento retribuzioni no ai contanti da luglio 2018
02 gennaio 2019
Pagamento delle retribuzioni no ai contanti da luglio 2018
Da luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti non potranno più erogare le retribuzioni, relativi acconti e i compensi in contanti.
La norma prevede infatti che il pagamento degli stessi debba avvenire a mezzo:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La presente norma è applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa nonché ai contratti stipulati con i soci delle cooperative.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni.
È inoltre previsto che la firma apposta dal lavoratore sul foglio paga non costituisce prova del pagamento della retribuzione.
Legge di Bilancio n°205 del 27 dicembre 2017
Art. 1 commi da 910 a 914
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