Dal 12 ottobre 2017 i datori di lavoro hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
L’INAIL, con la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha fornito le istruzioni operative per consentire l’osservanza dell’obbligo.
Nuovo servizio telematico
L’INAIL fa presente di aver reso disponibile il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” per i datori di lavoro assicurati all’Istituto e per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché per i loro intermediari.
Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione, riguarda: le gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat); la gestione per conto dello Stato; il settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan); la gestione agricoltura; i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
I datori di lavoro con soggetti assicurati all’INAIL (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio”, cion una duplicazione degli adempimenti.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro.
Adempimenti dei lavoratori
Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
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