A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo dovranno essere presentate direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica
Presentazione delle richieste ANF all’INPS
A fronte all’entrata in vigore della nuova procedura telematica di trasmissione delle domande ANF, i datori di lavoro non saranno più coinvolti nella raccolta delle istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16), verifica della loro corretta compilazione e calcolo dell’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
L’INPS, una volta recepite le domande telematiche, provvederà in autonomia a istruire le pratiche per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta e, in particolare, individuerà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e al reddito conseguito negli anni precedenti.
Restano, invece, invariate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla liquidazione assegni nei casi previsti dalla legge: il soggetto interessato è tenuto a presentare specifica domanda di Autorizzazione ANF telematica all’INPS corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
Tuttavia, in caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione bensì l’Istituto procederà direttamente alla successiva istruttoria della domanda di liquidazione. Nell’ipotesi di reiezione, invece, il relativo provvedimento sarà inviato al richiedente con le consuete modalità.
Si sottolinea, infine, che le nuove modalità di presentazione non riguardano i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continueranno a presentare le domande direttamente al datore di lavoro con il modello di richiesta cartaceo.
Modalità di presentazione della domanda
Il lavoratore dipendente, al fine di vedersi liquidati gli ANF, dovrà da aprile inoltrare domanda direttamente all’INPS mediante uno dei seguenti canali:
- accedendo al servizio on-line “ANF DIP” sul sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi;
- rivolgendosi ad un patronato o, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nell’ipotesi di modifiche alla composizione del nucleo familiare (es. nascita di un figlio) o qualora cambino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore deve presentare specifica domanda di variazione che, anche in questo caso, dovrà essere effettuata avvalendosi della procedura on line.
In ultimo, nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità di presentazione dell’istanza già attualmente in vigore (Circ. INPS n. 136/2014).
Istruzioni per i datori di lavoro
I datori di lavoro, tenuti alla liquidazione in busta paga degli ANF, potranno recuperare tramite il pproprio consulente del lavoro, l’informazione circa gli importi calcolati dall’INPS prendendone visione attraverso una specifica utility che sarà disponibile dal 1° aprile 2019 sul Cassetto previdenziale aziendale.
Gestione delle domande cartacee già presentate
Ai fini di agevolare un ordinato passaggio verso la modalità di presentazione esclusivamente telematica, l’INPS ha precisato che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 od a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate telematicamente.
Pertanto, nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e procedere al relativo conguaglio sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019 sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019.
Nello specifico, per quest’ultime, il datore di lavoro dovrà procedere al conguaglio degli importi spettanti al più tardi in occasione della denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale data non sarà più possibile conguagliare ANF che non siano stati richiesti telematicamente.
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